Lavoro e formazione

Congedo parentale: come si richiede e come funziona

Come si richiede il congedo parentale?

Introdotto dal Jobs Act Dl 80/2015, il congedo parentale a ore 2015 è partito in via sperimentale dal 25 giugno al 31 dicembre di quell’anno. È possibile presentare domanda all’INPS e al proprio datore di lavoro per usufruirne, anche se il lavoratore che presenta la richiesta non dispone di una contrattazione collettiva per questo tipo di congedo.

Questa agevolazione esiste dal 2013 e permette ai genitori dipendenti di frazionare il tempo di astensione dal lavoro in ore oltre che in giornate o mesi; per il momento, l’indennizzo previsto resta calcolato su base giornaliera anche se il congedo avviene a ore. In origine, la base oraria era disponibile solo se prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro; la novità introdotta quest’anno consiste nel fatto che, se è assente una contrattazione collettiva tra il datore di lavoro e il dipendente su un congedo parentale a ore, la modalità di default è a base giornaliera ma è possibile accordarsi per un congedo su base oraria.

Il tempo di astensione fruibile dal dipendente corrisponde alla metà delle ore giornaliere di lavoro retribuite nel mese precedente all’inizio del congedo. Il sabato e la domenica non rientrano nel computo delle ore di congedo pagate. La circolare INPS n. 152, 18 agosto 2015, stabilisce inoltre che la domanda va presentata fino a 48 ore prima dell’inizio del congedo, dando al datore di lavoro un preavviso di almeno due giorni. La domanda, per la quale occorre la stessa documentazione necessaria per il congedo giornaliero o mensile, si può inviare accedendo al sito web dell’INPS nella sezione “Domande di maternità on line” tramite dispositivo PIN; altrimenti ci si deve rivolgere a un patronato, oppure chiamare il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06164164 per i cellulari, soggetto a tariffazione.

Il congedo è facoltativo, valido per figli sia naturali che adottivi o in affidamento di età non superiore a 12 anni, ed è esteso ai genitori di entrambi i sessi. Non è cumulabile con altri permessi e riposi, a eccezione di quelli non regolati dal T.U. maternità/paternità, mentre sono previste parziali retribuzioni per genitori con figli fino a 6 anni, e fino a 8 anni per genitori al di sotto di una soglia di reddito pari a 6.531,07 euro per il 2015.

Related Articles

Close
Close